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Bando autoproduzione energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A.t.System Srl

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il ‘Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI‘ con lo scopo di supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.



PLAFOND DISPONIBILE
€ 320.000.000,00



IMPRESE BENEFICIARIE
Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto, le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.


PROGETTI FINANZIABILI
Sono ammissibili alle agevolazioni, i programmi di investimento riguardanti:

a) l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;

b) l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

Gli investimenti indicati:

non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e minieolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al presente decreto;
possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta.
Gli investimenti devono:

riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedente può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a € 30.000,00 (trentamila) e non superiore a € 1.000.000,00 (un milione);
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.


SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

impianti solari fotovoltaici o impianti minieolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto;
diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.


CONTRIBUTI CONCEDIBILI
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima:

del 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui ai punti 1) e 2) delle spese ammissibili connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici per l’autoconsumo;
del 30% delle spese ammissibili di cui al punto 3) per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento.
per le sole spese di cui al punto 4) le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.


TEMPI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente online nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 17 giugno 2025.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

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